14/04/2025
Contro i danni da calamità naturali scatta l’obbligo assicurativo

Con il decreto ministeriale 18/25 si completa il quadro di una legge opportuna e attesa, che tuttavia consegna agli interpreti alcune incertezze.

La legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto l'obbligo per le imprese commerciali con sede o organizzazione in Italia di stipulare un'assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali. Originariamente previsto entro il 31 dicembre 2024, il termine è stato differito al 31 marzo 2025. Il quadro normativo è stato completato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2025 n. 18.

Novità normative

Le principali novità normative riguardanti l'obbligo delle imprese di assicurarsi includono:

  1. Estensione dell'obbligo assicurativo: L'obbligo di assicurazione contro i danni da calamità naturali è stato esteso a tutte le imprese commerciali con sede in Italia o una stabile organizzazione in Italia. Sono esclusi dall'obbligo le società semplici, gli enti no-profit, le associazioni non riconosciute che non svolgano attività d'impresa, le società capogruppo aventi sede all'estero che svolgano in Italia una mera attività di controllo della holding, e gli imprenditori agricoli.
  2. Definizione dei beni assicurati: La polizza obbligatoria deve coprire i danni ai terreni, fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Sono esclusi i danni ai prodotti finiti o semilavorati, alle materie prime, alle scorte di magazzino e ai veicoli.
  3. Premi proporzionali al rischio: Il contratto deve applicare premi proporzionali al rischio, principio basilare del contratto di assicurazione.
  4. Scoperti e franchigie: La legge prevede che il contratto di assicurazione contro i danni da calamità naturali debba prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, se la somma assicurata è inferiore a 30 milioni di euro. Per le somme assicurate superiori a 30 milioni di euro, la misura dello scoperto è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
  5. Obbligo di contrattare: Le imprese commerciali hanno l'obbligo di stipulare il contratto e le imprese assicuratrici hanno l'obbligo di accettare le proposte di assicurazione. Tuttavia, l'obbligo di assicurarsi non è sanzionato, mentre l'obbligo di contrattare è sanzionato con una multa.

Termini differiti per le diverse categorie di imprese

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che rinvia, per alcune categorie di imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Obbligo che in precedenza era stato prorogato al 31 marzo 2025 e che si era tentato di prorogare ulteriormente, ma senza successo, ad ottobre. Il termine è così differito:

  • 1° ottobre 2025 per le medie imprese.
  • 1° gennaio 2026 per le piccole e micro-imprese.

Per le grandi imprese l’obbligo di assicurarsi rimane fermo al 1° aprile, ma per tali soggetti, non si tiene conto, per ulteriori 90 giorni, dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Conclusioni

Una legge necessaria, troppo a lungo attesa, che introduce l'obbligo di contrattare e restringe l'autonomia negoziale delle parti. Sarà centrale il ruolo dell'intermediario nell'informare l'assicurando e illustrare le varie opzioni di copertura.

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